| Per tutte le rubriche pubblicitarie esposte nel listino SIPRA l'orario di programmazione e la trasmissione di riferimento sono sempre da considerarsi puramente indicativi. Sipra garantisce comunque, per i comunicati di ogni rubrica, la fascia temporale e il genere spettacolare prospettati nell'impegno di vendita. Le fasce temporali nelle quali, per convenzione, si distribuiscono le rubriche pubblicitarie e gli spettacoli televisivi RAI sono: prima mattina sino alle ore 10.00 seconda mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 meridiana dalle ore 12.00 alle ore 14.00 primo pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 secondo pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 preserale dalle ore 18.00 alle ore 20.00 prima serata dalle ore 20.00 alle ore 23.00 seconda serata dalle ore 23.00 alle ore 01.30 SIPRA assicura ai propri committenti un affollamento orario della pubblicità entro i valori fissati dalla normativa di legge. SIPRA, pur non garantendo l'esclusività merceologica all'interno delle singole collocazioni pubblicitarie, opera nei limiti del possibile per distanziare convenientemente tra loro i comunicati relativi a prodotti analoghi. Le posizioni di rigore (in apertura, in chiusura o in collocamento fisso) vanno precedentemente concordate e, se definite, comportano un sovrapprezzo del 50% sulle tariffe di listino. Prima dell'inizio della diffusione, Sipra invierà al Committente il calendario contenente la programmazione degli spazi pubblicitari prenotati. Detto calendario avrà valore puramente indicativo e non vincolante per Sipra. In proposito, il committente prende atto che RAI, per esigenze di servizio, può modificare in ogni momento il proprio palinsesto, sopprimendo taluni programmi ovvero variandone orari, date e rete di trasmissione, senza per questo che Sipra possa essere ritenuta responsabile per gli ordini che non possano essere soddisfatti. Sipra, da parte sua, pur impegnandosi a fare quanto in suo potere per garantire il rispetto di quanto indicato nel calendario, si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, ogni modifica che ritenesse necessaria per adeguare la programmazione pubblicitaria alle variazioni del palinsesto dell'emittente e, quindi, di inserire il messaggio pubblicitario in uno spazio alternativo avente le medesime caratteristiche di fascia temporale, di giorno e di rete. Qualora ciò non risultasse possibile e ad eccezione delle rubriche per le quali viene espressamente prevista la possibilità di modifica del giorno di programmazione, Sipra e il Committente definiranno tempi e modi di recupero ovvero, in alternativa, il Committente potrà rinunciare agli spazi oggetto di variazione. Il Committente prende atto, altresì, che con riferimento alla trasmissione di eventi sportivi, i messaggi pubblicitari verranno diffusi in osservanza delle disposizioni stabilite in materia dal Regolamento AGCOM n. 538/01/CSP. Con particolare riguardo alle partite di calcio, la diffusione degli spot isolati è condizionata dallo svolgimento delle partite stesse, pertanto Sipra non ne garantisce la diffusione, senza per questo che possa essere ritenuta responsabile per gli ordini che non possano essere soddisfatti, impegnandosi in ogni caso a definire con il Committente tempi e modi di recupero. |
| In ogni caso e per ogni eventualità il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti connessi alla realizzazione ed alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Il Committente garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica dei messaggi e di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per la loro diffusione e si impegna a manlevare e tenere indenni la Sipra, la Rai e la Rai Trade verso l'Amministrazione Finanziaria ed i terzi in genere per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta comunque connessi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione televisiva e/o radiofonica dei messaggi oggetto dell'ordine. Nel caso di messaggio promozionale relativo ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, nessuno escluso, tenendo indenni per l'effetto la Sipra, la Rai e la Rai Trade da ogni pretesa o richiesta da parte dell' Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto del messaggio pubblicitario. |
| Per alcuni prodotti e servizi sono previste limitazioni nell'accesso alla pubblicità televisiva RAI. Tali limitazioni sono imposte dalle disposizioni di legge e/o dalla natura pubblica del servizio radiotelevisivo. In particolare, ai prodotti e servizi esclusi dalle disposizioni aventi carattere di legge, si aggiungono i seguenti: armi diverse dalle armi sportive, prodotti e metodi per lo sviluppo fisico diversi da attrezzi ginnici, case da gioco e gioco d'azzardo, concorsi, pronostici e lotterie (esclusi quelli organizzati da o per conto di Enti Pubblici), servizi di prestiti di denaro non conformi alla normativa vigente, servizi prestati da veggenti guaritori e simili, agenzie matrimoniali e servizi di corrispondenza epistolare, telefonica o simili, agenzie di collocamento con esclusione delle società che operano in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, agenzie investigative, servizi di pompe funebri, spettacoli vietati ai minori di 18 anni. Per alcune categorie di prodotti sono previste limitazioni: la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche non è consentita all'interno di programmi per minori e nei 15 minuti antecedenti e successivi alla programmazione degli stessi, la pubblicità di bevande superalcoliche non è consentita tra le ore 16.00 e le ore 19.00, la pubblicità di prodotti relativa ai test di gravidanza ed ai contraccettivi è ammessa solo dopo le 21.30. Nei comunicati la cui pianificazione è abbinata a programmi di cartoni animati non possono comparire personaggi dei medesimi cartoni animati. Esistono limiti sull'utilizzo di personaggi che conducono programmi televisivi e sulle scenografie che ne richiamano i contenuti (regolamento in materia di pubblicità radio televisiva e televendite G.U. 8 agosto 2001). |
| Il Committente prende atto che la Rai ha conferito a Rai Trade, quale sua mandataria esclusiva, l'incarico di svolgere tutte le operazioni di controllo ed approvazione relativamente ai requisiti tecnici del messaggio pubblicitario, nonché alla conformità dei suoi contenuti (testi, sceneggiature etc.) alle disposizioni di legge, dell'Autodisciplina Pubblicitaria e della linea editoriale della Rai (disponibile sul sito www.pubblicita.raitrade.com). A tale scopo, il Committente si impegna a consegnare il materiale occorrente per la diffusione dei messaggi pubblicitari, realizzato conformemente alle prescrizioni tecniche richieste e nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, direttamente a Rai Trade almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio della trasmissione dei messaggi. Tutte le spese relative alla produzione ed alla trasmissione del materiale pubblicitario sono a carico del Committente. La mancata diffusione dei messaggi dovuta al ritardo nella consegna dei materiali ovvero al mancato rispetto da parte del Committente delle disposizioni summenzionate e/o l'inosservanza delle eventuali prescrizioni impartite comporterà, comunque, la fatturazione dei relativi spazi prenotati. Per esigenze connesse alla natura di pubblico servizio, in qualsiasi momento, anche successivo all'approvazione, il Committente prende atto che Rai si riserva la facoltà di non diffondere e/o di sospendere la diffusione dei messaggi pubblicitari, senza che il Committente possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo nei confronti di Sipra/Emittente e fermo restando l'obbligo del Committente medesimo di corrispondere quanto dovuto per i messaggi già trasmessi. |
| Ogni rinuncia allo spazio prenotato dovrà essere espressa a mezzo lettera raccomandata. Tale rinuncia, fatti salvi i diritti della Sipra relativi all'eventuale parte dell'impegno già eseguita e ad eccezione di quanto previsto nell'articolo che precede, comporterà l'addebito di una penale pari al 15% dell'importo dello spazio rinunciato se la rinuncia perverrà a Sipra prima di 60 giorni dalla data programmata. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima della data programmata, la penale sarà pari al 35% dell'importo dello spazio rinunciato; successivamente a tale termine l'importo sarà dovuto per intero, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all'atto della prenotazione. |
| La diffusione del messaggio pubblicitario si intende effettuata con la semplice irradiazione dello stesso da parte dell'Emittente ed è indipendente dal livello qualitativo della ricezione. Le contestazioni per irregolarità di emissione riscontrate dal Committente dovranno, a pena di decadenza, pervenire a mezzo lettera raccomandata alla Sipra di Torino, Direzione Pianificazione Tv e Radio/Back Office TV e Radio, entro 40 giorni dalla data di trasmissione. In nessun caso il Committente potrà ritardare o sospendere i pagamenti. Nel caso di riconosciuta fondatezza del reclamo il Committente avrà diritto alla sola ripetizione del messaggio interessato con esclusione di qualsiasi altro risarcimento. La registrazione dei programmi trasmessi da Rai viene effettuata ininterrottamente dal "Monitoraggio Trasmissioni Radiotelevisive" di Sipra. Tale materiale, disponibile presso la Sipra di Torino, è a disposizione del Committente per attestare sia la qualità che l'avvenuta trasmissione dei messaggi. |
| I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture.La Sipra si riserva, comunque, la facoltà di esigere il pagamento anticipato dell'intera campagna pubblicitaria ovvero di richiedere idonee garanzie. In caso di ritardo nel pagamento Sipra applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali. L'inadempienza del Committente nel pagamento dei corrispettivi autorizzerà la Sipra a sospendere senz'altro l'esecuzione della campagna ancora in corso, a ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale e a pretendere l'importo complessivo residuo a titolo di penale. |
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